Cosa prevede la legge in caso d'abuso e violenza sessuale
Al centro dell’attività svolta in Italia per l’ammodernamento e lo sviluppo della prevenzione e della repressione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti delle donne e dei fanciulli si collocano le due importanti leggi con le quali la normativa penale è stata completamente riformata, anche in vista dell’adeguamento agli impegni assunti con l’adesione alla Convenzione sui diritti del bambino. Com’è noto, la prima di queste riforme è stata realizzata con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme sulla violenza sessuale Questa legge ha stabilito:
- che i reati di abuso sessuale sono reati contro la persona e non contro la moralità pubblica;
- che i due reati distinti di violenza carnale e di atti di libidine violenti (a secondo che vi sia stata o non “penetrazione”) siano unificati nell’unico reato di violenza sessuale, il che costituisce una maggiore tutela per il soggetto in formazione, sia perché esclude le avvilenti indagini, particolarmente traumatiche, per individuare se vi era stata o no penetrazione, sia perché appare evidente che per un bambino anche atti sessuali diversi dalla violenza carnale hanno eguale effetto distruggente;
- che costituiscono reato le condotte di chi con violenza o minaccia o abuso di autorità costringe un minore di qualunque età a compiere o subire atti sessuali. In questo caso le pene sono più pesanti: da 7 a 14 anni di carcere se si tratta di un fanciullo che non ha compiuto 10 anni, da 6 a 12 anni di carcere se si tratta di un fanciullo che non ha compiuto 14 anni (o 16 se il colpevole è il genitore o il tutore);
- che costituisce egualmente reato punibile con pena da 5 a 10 anni chi, pur senza violenza, compie atti sessuali con un fanciullo che non ha compiuto 14 anni (o 16 se il colpevole è il genitore o il tutore o altra persona che ne ha l’affidamento). Se il fanciullo ha meno di dieci anni, la pena va da 7 a 14 anni di carcere;
- che il reato è procedibile di ufficio se gli atti sessuali sono commessi con minori inferiori degli anni dieci ed è invece procedibile a querela se gli atti sessuali sono commessi con minore degli anni sedici consenziente quando l’autore è l’ascendente, il genitore o il tutore ovvero se gli atti sessuali sono commessi con minore degli anni quattordici consenziente quando l’autore è persona che ha più di quattro anni di differenza di età e gli atti sessuali commessi con minori di anni tredici quando l’autore è persona minore con meno di quattro anni di differenza di età rispetto al minore leso;
- che costituisce reato (nuova formulazione della fattispecie del reato di corruzione di minorenne) il compiere atti sessuali in presenza di minore degli anni quattordici al fine di farlo assistere ai medesimi atti (la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni);
- che costituisce reato di violenza sessuale di gruppo la partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale;
- che, per tutelare la personalità del minore vittima di reati sessuali, il procedimento si svolga a porte chiuse e inoltre che il pubblico ministero possa chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza del minore di quattordici anni e che tale assunzione di testimonianza possa avvenire anche in luogo diverso dal tribunale avvalendosi di strutture specializzate o anche presso l’abitazione del minore.
Cambiano anche, si deve precisare, in quanto oggetto di indagine non sono più soltanto le violenze vere e proprie ma le tante forme di molestie che le donne possono subire nel corso della loro vita: molestie fisiche, esibizionismo, telefonate oscene, ricatti per l’assunzione e la carriera, oltre agli stupri e ai tentati stupri.
Questa è la tavola che riassume i dati – attenzione, in migliaia di unità – delle donne di 14-17 anni e delle donne di 14-59 anni che hanno subito violenze o molestie negli ultimi tre anni rispetto alla data dell’Indagine (conclusa nel 1998). La tavola non comprende i dati sui ricatti per l’assunzione e per la carriera sul lavoro in quanto questi reati contro le donne di 14-17 anni, per la loro giovane età, sono troppo pochi per poter essere stimati attraverso un’indagine campionaria.